L’estinzione anticipata consente al debitore di rimborsare il solo capitale residuo del finanziamento richiesto prima della scadenza prevista dal contratto.
Essa è disciplinata dall’Art. 120 ter del Testo Unico Bancario, mentre la Legge Bersani decreto 7/2007 stabilisce che il mutuatario non è tenuto al pagamento di alcuna penale per i mutui stipulati dal 2 febbraio 2007 con finalità acquisto e ristrutturazione.
L’estinzione parziale consiste nella possibilità di fare dei piccoli versamenti a favore della riduzione del debito residuo. A seconda della tipologia di mutuo, il cliente potrà in questo modo ridurre la rata mensile o la durata del mutuo stesso.
Ricorrere all’estinzione parziale può rivelarsi una soluzione particolarmente vantaggiosa quando:
- Il tasso di interesse applicato è alto
- Ci troviamo nella prima metà del piano di ammortamento
Ad esempio, ipotizziamo di avere un mutuo a tasso fisso per il quale paghiamo mensilmente una rata €600 e decidiamo di investire €10.000 di risparmi in un’estinzione parziale. Se il nostro debito residuo ammonta a €90.000, in seguito al versamento otterremo una nuova rata di €533.
Un caso estremo, più teorico che pratico, che mette in risalto i benefici dell’estinzione parziale, soprattutto nel primo periodo del piano di ammortamento, potrebbe essere il seguente: immaginiamo di aver richiesto un finanziamento di €90.000 con tasso fisso del 3,60% per 30 anni e decidiamo di destinare annualmente €3.000 dei nostri risparmi in piccole estinzioni parziali. A metà del piano di ammortamento la quota capitale rimborsata corrisponderà al 100% dell’importo totale richiesto. In 16 anni infatti avremmo restituito €51.000 di capitale grazie alle estinzioni parziali, e circa 39.000€ dal piano di ammortamento, estinguendo il mutuo con 14 anni di anticipo.
L'estinzione totale del mutuo prevede che il debito residuo da rimborsare venga saldato interamente in un’unica soluzione.
In questo caso, l’intestatario dovrà restituire alla banca anche la parte di interessi maturati tra il versamento dell’ultima rata e il saldo della quota capitale.
Inoltre, è previsto il pagamento di una penale per i mutui stipulati prima del 2007, che solitamente varia a seconda della tipologia di tasso utilizzata.
L’estinzione anticipata del mutuo, sia essa parziale o totale, può essere effettuata rivolgendosi alla banca finanziatrice.
In caso di estinzione totale, generalmente la richiesta viene effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno mediante la quale si manifesta la propria volontà di estinguere il debito.
L’istituto potrà in questo modo fornirvi i documenti relativi al conteggio del capitale residuo e supportarvi nella compilazione della modulistica da presentare.